Privacy e consensi

Paziente minorenne: chi firma il consenso informato e cosa serve per la privacy

La legge 219/2017 dice chi decide per un minore, il codice civile come si mettono d'accordo i genitori, il Garante quando il consenso privacy non serve. Una guida per gli studi che seguono bambini e ragazzi.

In questo articolo

Uno studio che segue bambini e ragazzi raccoglie due cose diverse, spesso sullo stesso foglio: il consenso informato al trattamento, che riguarda la cura, e la documentazione sulla privacy, che riguarda i dati. Hanno norme diverse, firme diverse e scadenze diverse. Tenerle separate è il modo più semplice per non sbagliare nessuna delle due.

In breve

  • Per un minore il consenso informato lo esprimono i genitori o il tutore, tenendo conto della volontà del ragazzo.
  • Le decisioni importanti sulla salute dei figli si prendono di comune accordo, anche tra genitori separati.
  • Per curare il paziente non serve il consenso al trattamento dei dati: serve l'informativa.
  • A 18 anni il ragazzo firma per sé, e i consensi vanno rinnovati con lui.

Chi firma il consenso informato

La legge 219/2017 dedica l'articolo 3 ai minori. Il consenso al trattamento sanitario di un minore è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure dal tutore. Va dato tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e con lo scopo di tutelarne la salute.

Lo stesso articolo riconosce al minore il diritto di ricevere informazioni sulle scelte che riguardano la sua salute, in un modo adatto alle sue capacità. Per un ragazzo di quattordici anni che inizia un percorso di logopedia o di psicoterapia, vuol dire spiegare anche a lui che cosa si farà e perché, e scrivere in cartella che lo si è fatto.

Due genitori, anche separati

La responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori ed è esercitata di comune accordo (art. 316 del codice civile). Quando i genitori sono separati, l'articolo 337-ter precisa che le decisioni di maggiore interesse per i figli, comprese quelle sulla salute, si assumono di comune accordo.

Avviare una terapia che durerà mesi è di solito una decisione di questo tipo. La prassi più prudente è raccogliere la firma di entrambi i genitori prima della prima seduta, e conservare la copia di tutti e due. Se un genitore non è raggiungibile o non è d'accordo, la decisione non spetta allo studio: in caso di contrasto la legge rimanda al giudice.

Un esempio

Una madre porta il figlio di 9 anni alla prima valutazione. I genitori sono separati e il padre vive in un'altra città. Lo studio fa firmare la madre in sede e manda al padre il modulo da firmare a distanza: la terapia parte quando ci sono entrambe le firme.

Gli psicologi hanno anche una regola propria, all'articolo 31 del codice deontologico, rivisto con il referendum degli iscritti del 2023. Il testo in vigore si trova sul sito del proprio Ordine.

Come si documenta

Il consenso informato si documenta per iscritto o con una videoregistrazione, e va inserito nella cartella clinica (legge 219/2017, art. 1, comma 4). Come raccoglierlo lo decide lo studio, scegliendo il modo più adatto al paziente; deve però restarne traccia, con chi l'ha dato, quando e su che cosa. Il modulo di carta firmato in sede e la firma raccolta a distanza vanno entrambi conservati con la cartella.

Il consenso si può revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme, anche quando la revoca interrompe il trattamento (art. 1, comma 5). Per un minore la revoca la fanno i genitori. La data della revoca va registrata quanto la firma.

La privacy: informativa sì, consenso solo in certi casi

Molti studi fanno firmare un «consenso privacy» a ogni paziente. Per la cura non serve. Con il provvedimento del 7 marzo 2019 il Garante ha chiarito che il professionista sanitario, vincolato al segreto professionale, tratta i dati necessari alla cura senza chiedere il consenso, sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h del GDPR.

Servono invece due cose:

  • l'informativa, che spiega quali dati raccogliete, perché, per quanto tempo e a chi li passate (art. 13 del GDPR). Per un minore la si consegna ai genitori;
  • il consenso, ma solo per i trattamenti che vanno oltre la cura: per esempio l'invio di comunicazioni promozionali o di una newsletter, la consegna dei referti online o l'uso di un'app.

Ogni voce facoltativa va chiesta separatamente, e il genitore deve poter dire sì a una e no a un'altra. Anche il consenso privacy si revoca in ogni momento (art. 7 del GDPR).

La pagina «Consensi da gestire» di Visitu: elenca i pazienti attivi a cui manca un consenso valido.
In Visitu la pagina «Consensi da gestire» elenca i pazienti a cui manca un consenso valido. Qui, nello studio dimostrativo, sono tutti in regola.

Quando il paziente compie 18 anni

Con la maggiore età i genitori smettono di decidere per lui. Il consenso firmato anni prima dai genitori riguardava un minore. Da quel giorno è il ragazzo a dover essere informato e a dover dare, o negare, il proprio consenso, sia al trattamento sia alle voci facoltative della privacy.

In pratica conviene accorgersene prima. Un elenco dei pazienti che compiono 18 anni nei prossimi trenta giorni permette di fissare il rinnovo alla seduta successiva, invece di scoprirlo durante un controllo.

Una checklist per la prima seduta

  • Consenso informato firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale, se possibile da entrambi i genitori.
  • Il minore informato in modo adatto alla sua età, con una nota in cartella.
  • Informativa privacy consegnata ai genitori.
  • Le voci facoltative chieste una per una, con la risposta registrata.
  • Una data di rinnovo per i consensi che scadono e un promemoria per i 18 anni.

Attenzione

Questa guida riassume le norme in vigore al 19 ottobre 2026 e non sostituisce il parere di un legale né le indicazioni del vostro Ordine professionale, soprattutto nei casi di conflitto tra genitori o di provvedimenti del giudice.

Come lo gestisce Visitu

In Visitu ogni paziente minore ha i suoi tutori, con chi firma e chi paga. Il consenso informato e quello privacy sono due documenti distinti, con le voci facoltative concesse o revocate una per una e una data di rinnovo. Il consenso privacy si può firmare dal portale delle famiglie, con un codice che arriva per email al genitore; in alternativa, per entrambi, si registra il modulo di carta firmato e scansionato. Trenta giorni prima dei 18 anni la scheda del paziente compare nell'elenco dei consensi da rifare.

I testi dei moduli sono quelli del vostro studio, e li scrivete voi. Tutte le funzioni sono descritte nella pagina dedicata.

Fonti

  1. Legge 219/2017, norme in materia di consenso informato
  2. Legge 219/2017, art. 1 (consenso informato)
  3. Legge 219/2017, art. 3 (minori e incapaci)
  4. Codice civile, art. 316 (responsabilità genitoriale)
  5. Codice civile, art. 337-ter (figli di genitori separati)
  6. Garante privacy, chiarimenti sui dati relativi alla salute in ambito sanitario, 7 marzo 2019
  7. Agenda Digitale, i chiarimenti del Garante sui dati in sanità
  8. Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, consenso dei genitori

Fonti controllate il 19 ottobre 2026.

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